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[1]Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre tre anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]LUZZATTI.

[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art11 · fonte del testo