Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'iscrizione nell'albo e' richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.
tolto: Pero' i sanitari che abbiano qualita' di impiegato inscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, sono soggetti all'eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art3 · fonte del testo