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[1]L'iscrizione nell'albo e' richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.
[2]Pero' i sanitari che abbiano qualita' di impiegato inscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, sono soggetti all'eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni.
Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
