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[1]In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale, nella Provincia ove ha sede l'Ordine.

[2]Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini eletto dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno, fa parte del Consiglio superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art7 · fonte del testo