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[1]In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale, nella Provincia ove ha sede l'Ordine.

[2]((Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini fa parte del Consiglio superiore di sanita'.

[3]Tali rappresentanti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, e scelti in una terna di nomi designati dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno in seguito ad elezione, indetta ogni triennio a cura del Ministero dell'interno, nel mese di febbraio dell'anno in cui ha luogo l'ordinaria rinnovazione dei Consigli amministrativi degli Ordini.

[4]Lo scrutinio e' fatto pubblicamente in un giorno ed ora prestabiliti, presso la Direzione generale della sanita' pubblica, da apposito ufficio, composto di tre membri del Consiglio superiore di sanita', delegati dal Ministro dell'interno, e dei quali il piu' anziano funziona da presidente.

[5]Le funzioni di segretario di detto ufficio sono compiute da un funzionario della Direzione generale della sanita' pubblica.

[6]La terna, per ciascuno dei tre Ordini, e' formata da coloro che ottengono maggior numero di voti; a parita' di voti fra due o piu' designati, dai piu' anziani di eta')).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1910 al 30 gennaio 1924. 3 parole tolte, 142 parole aggiunte in 5 capoversi.

Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini tolto: eletto aggiunto: fa parte del Consiglio superiore di sanita'.

aggiunto: Tali rappresentanti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, e scelti in una terna di nomi designati dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regnotolto: , fa parte aggiunto: in seguito ad elezione, indetta ogni triennio a cura del Ministero dell'interno, nel mese di febbraio dell'anno in cui ha luogo l'ordinaria rinnovazione dei Consigli amministrativi degli Ordini.

aggiunto: Lo scrutinio e' fatto pubblicamente in un giorno ed ora prestabiliti, presso la Direzione generale della sanita' pubblica, da apposito ufficio, composto di tre membri del Consiglio superiore di sanita'aggiunto: , delegati dal Ministro dell'interno, e dei quali il piu' anziano funziona da presidente.

aggiunto: Le funzioni di segretario di detto ufficio sono compiute da un funzionario della Direzione generale della sanita' pubblica.

aggiunto: La terna, per ciascuno dei tre Ordini, e' formata da coloro che ottengono maggior numero di voti; a parita' di voti fra due o piu' designati, dai piu' anziani di eta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art7 · fonte del testo