L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; e' altresi' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonche' durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;101~art5 · fonte del testo