E' vietato noleggiare velocipedi, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., che non siano provvisti dei dispositivi indicati nell'art. 1. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;101~art6 · fonte del testo