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Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i concorsi per esami saranno limitati per ciascun distretto a due terzi dei posti vacanti. Il terzo rimanente sara' conferito mediante concorsi per titoli fra coloro che abbiano anzianita' di esercizio presunto per la disposizione dell'art. 167 della legge sul notariato o in dipendenza del servizio militare prestato durante la guerra. Saranno altresi' ammessi al concorso coloro che abbiano esercitato funzioni di coadiutore di un notaro anteriormente al 1° luglio 1925, col beneficio della valutazione di tale esercizio come anzianita' presunta, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza.

Testo in vigore dal 19 agosto 1926 al 3 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1926-08-06;1365~art5 · fonte del testo

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