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Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1 novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria, ovvero che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei alla data di pubblicazione del bando di concorso previsto dal successivo articolo 3 e che sia in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso universita' istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'universita' di Ancona, e' ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale e' stata conferita la supplenza. La corrispondenza e' determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nazionali riservati, di cui al precedente primo comma, e che nei termini stabiliti dal bando presenti domanda, e' mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi. In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme sono consentite le nomine in ruolo, anche in corso d'anno, dei vincitori dei concorsi.
Testo in vigore dal 8 maggio 1984 al 22 dicembre 2008
