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[1]I requisiti per conseguire il grado di motorista navale di 2ª classe sono:

  • a)essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
  • b)avere compiuto 21 anni di eta';
  • c)non avere riportato alcuna delle condanne per le quali a norme delle disposizioni in vigore, e' inibito il conseguimento di gradi della marina mercantile;
  • d)possedere il certificato di compimento del corso elementare superiore o di licenza elementare;
  • e)avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento per costruzione o riparazione di motori e di avere acquistato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna di potenza non inferiore a 50 cavalli asse;
  • f)avere superato un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

[2]Il motorista navale di 2ª classe potra' condurre motori a combustione interna di potenza non superiore a 200 cavalli asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria e motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 100 cavalli asse installati a bordo, come unico mezzo di propulsione, su navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci o di passeggeri per navigazione costiera come definita dall'art. 5 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, entro i limiti dei Compartimenti marittimi adiacenti a quello di iscrizione della nave e del galleggiante, nonche' su navi e galleggianti adibiti alla pesca.

[3]Per i licenziati delle scuole dipendenti dal Consorzio scuole professionali per la maestranza marittima, che aspirano a conseguire il grado di motorista navale di seconda classe restano ferme le agevolazioni contenute nell'art. 4 del R. decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, convertito in legge con la legge 2 dicembre 1928, n. 2728.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 28 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art12 · fonte del testo