Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I requisiti per conseguire il grado di motorista navale di 2ª classe sono:
- a)essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
- b)avere compiuto 21 anni di eta';
- c)non avere riportato alcuna delle condanne per le quali a norme delle disposizioni in vigore, e' inibito il conseguimento di gradi della marina mercantile;
- d)possedere il certificato di compimento del corso elementare superiore o di licenza elementare;
- e)avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento per costruzione o riparazione di motori e di avere acquistato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna di potenza non inferiore a 50 cavalli asse;
- f)avere superato un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.
[2]Il motorista navale di 2ª classe potra' condurre motori a combustione interna di potenza non superiore a 200 cavalli asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria e motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 100 cavalli asse installati a bordo, come unico mezzo di propulsione, su navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci o di passeggeri per navigazione costiera come definita dall'art. 5 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, entro i limiti dei Compartimenti marittimi adiacenti a quello di iscrizione della nave e del galleggiante, nonche' su navi e galleggianti adibiti alla pesca. 1
[3]Per i licenziati delle scuole dipendenti dal Consorzio scuole professionali per la maestranza marittima, che aspirano a conseguire il grado di motorista navale di seconda classe restano ferme le agevolazioni contenute nell'art. 4 del R. decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, convertito in legge con la legge 2 dicembre 1928, n. 2728.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 febbraio 1952, n. 107
1La L. 22 febbraio 1952, n. 107 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, numero 2)) che "Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, puo' consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno della entrata in vigore della presente legge: [...] 2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 400 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto art. 12".
Testo in vigore dal 28 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
