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[1]Per ottenere la qualifica di motorista abilitato si richiedono i seguenti requisiti:

  • a)essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
  • b)avere compiuto il 18° anno di eta';
  • c)non avere riportato alcuna delle condanne per le quali, a norma delle disposizioni in vigore, e' inibito il conseguimento di gradi della Marina mercantile;
  • d)avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di motori endotermici e di avere acquistato almeno sei mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna ed a scoppio;
  • e)avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

[2]Il motorista abilitato potra' condurre motori a scoppio e a combustione interna di potenza non superiore a 50 cavalli asse installati come unico mezzo di propulsione su galleggianti di stazza lorda fino a tonnellate 25 adibiti al servizio pubblico per trasporto di merci e passeggeri entro i limiti del compartimento marittimo di inscrizione del galleggiante.

[3]L'autorizzazione riguarda, esclusivamente il tipo di motore per il quale e' richiesta.

[4]Il motorista abilitato puo' altresi' condurre motori endotermici di potenza non superiore a 100 cavalli asse, installati come mezzo di propulsione ausiliaria previsti dal penultimo comma dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art15 · fonte del testo