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[1]Per ottenere la qualifica di marinaio motorista si richiedono, oltre i requisiti di cui ai comma a), b), e c) dell'articolo precedente i seguenti:

[2]1° avere navigato per almeno sei mesi in servizio di motori endotermici;

[3]2° avere sostenuto, con esito favorevole, un esperimento pratico secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

[4]Il marinaio motorista e' abilitato alla condotta di motori endotermici di potenza non superiore ai 100 cavalli asse installati come mezzo di propulsione ausiliario su velieri addetti al trasporto di merci o alla pesca, di stanza lorda non superiore a 50 tonnellate.

[5]L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' richiesta.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art16 · fonte del testo