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[1]I periti elettrotecnici od elettromeccanici muniti di diploma dei Regi Istituti industriali o di istruzione professionale i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano acquistato almeno 4 anni di navigazione con la qualifica di capo e sottocapo elettrotecnico e siano adibiti unicamente ai servizi elettrici, potranno essere imbarcati in sostituzione del macchinista in possesso della abilitazione di 1ª classe prescritto in piu' della tabella di armamento del 2° comma dell'art. 9.
[2]Durante la loro permanenza a bordo essi saranno equiparati, a tutti gli effetti, ai terzi macchinisti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 20 giugno 1935 - Anno XIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Benni - De Vecchi di Va Cismon - Solmi
[7]Visto il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
