Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I periti elettrotecnici od elettromeccanici muniti di diploma dei Regi Istituti industriali o di istruzione professionale i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano acquistato almeno 4 anni di navigazione con la qualifica di capo e sottocapo elettrotecnico e siano adibiti unicamente ai servizi elettrici, potranno essere imbarcati in sostituzione del macchinista in possesso della abilitazione di 1ª classe prescritto in piu' della tabella di armamento del 2° comma dell'art. 9.

[2]Durante la loro permanenza a bordo essi saranno equiparati, a tutti gli effetti, ai terzi macchinisti.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 20 giugno 1935 - Anno XIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Benni - De Vecchi di Va Cismon - Solmi

[7]Visto il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art19 · fonte del testo