Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 200 Kw. ma non superiore ai 2000 Kw. dovra' imbarcare un macchinista navale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 2ª classe, compreso nel numero di macchinisti stabiliti dalla tabella di armamento.
tolto: Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 2000 Kw. dovra' imbarcare, oltre gli ufficiali macchinisti previsti dalla tabella, almeno un macchinista-navale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 1ª classe e che sara' addetto esclusivamente ai servizi elettrici di bordo, alla dipendenza del capo macchinista.
tolto: Le disposizioni di questo articolo saranno osservate dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art9 · fonte del testo