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[1]Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 200 Kw. ma non superiore ai 2000 Kw. dovra' imbarcare un macchinista navale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 2ª classe, compreso nel numero di macchinisti stabiliti dalla tabella di armamento.
[2]Sulle navi munite di impianto elettrico di potenza erogata superiore ai 2000 Kw. dovra' imbarcare, oltre gli ufficiali macchinisti previsti dalla tabella, almeno un macchinista-navale in 1ª che sia in possesso dell'abilitazione di 1ª classe e che sara' addetto esclusivamente ai servizi elettrici di bordo, alla dipendenza del capo macchinista.
[3]Le disposizioni di questo articolo saranno osservate dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
