Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 368/1985

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1985

    Il giudizio di legittimità costituzionale non può validamente radicarsi quando in esso venga dedotto il contrasto meramente potenziale di una norma di legge con un dato parametro costituzionale, ovvero quando siano incerti i termini in cui la questione giudicanda viene proposta. In particolare, nei giudizi che assumono come parametri le norme costituzionali sulle libertà economiche, la chiarezza sull'an e sul quantum dell'eventuale pregiudizio arrecato ai privati è essenziale perché possa compiersi quell'analisi di corrispondenza fra mezzi e fine che è imposta dalla stessa struttura finalistica delle norme costituzionali di raffronto. (Inammissibilità, perché proposta in via ipotetica ed imprecisa, nonché senza determinare il pregiudizio alla libertà di iniziativa economica privata, della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 - a norma del quale "gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti" e sono stabilite le caratteristiche che la decolorazione deve avere - nella parte in cui tale disposizione "impedisce o comunque rende estremamente difficile la produzione e commmercializzazione di determinati oli di semi, quali l'olio di vinaccioli").

    Art. 41 cost. · Art. 3 Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35~art3 · fonte su Normattiva