Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, e' fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di "olio di semi".

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35~art4 · fonte su Normattiva