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Presso il Commissariato per il turismo e' costituito un Comitato composto da: un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero delle corporazioni, un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo. Il presidente del Comitato sara' nominato dal Commissario per il turismo al di fuori dei membri del Comitato stesso. Il Comitato delibera sull'erogazione delle somme di cui alla lettera a) dell'art. 1. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria l'approvazione del Commissario per il turismo.

Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art3 · fonte del testo