Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1936 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo per l'alleggerimento dei debiti onerosi definitivamente contratti alla data del 31 dicembre 1935-XIV con atti aventi data certa da concedersi in forma di contributo su gli interessi ed eventualmente a giudizio del Comitato anche sugli accessori che non costituiscono ammortamento, potra' arrivare al massimo al tre per cento all'anno ed in modo da lasciare a carico delle aziende son meno della meta' degli interessi ed accessori dovuti al creditore. Nella deliberazione di concessione di contributo statale sara' indicato anche il numero degli anni per il quale lo stesso dovra' decorrere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art4 · fonte del testo