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Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui contratti alla data della presente legge viene accordato qualora, in seguito ad accordi fra mutuanti e mutuatari, i mutui originari siano trasformati in guisa da limitare gli interessi a carico del debitore in quella misura che sia riconosciuta equa dal Comitato e siano inoltre attuate quelle riduzioni e facilitazioni degli altri oneri ritenute dal Comitato necessarie per il risanamento finanziario dell'azienda.
Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 giugno 1933
