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((Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti alla data del 26 maggio 1932, puo' essere, sempre a giudizio del Comitato, subordinato o ad accordi da concludersi con i creditori per una equa diminuzione del tasso d'interesse a carico del debitore, o a quelle agevolazioni da parte dei creditori che siano ritenute dal Comitato stesso vantaggiose per il risanamento dell'azienda)).
Testo in vigore dal 28 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
