Art. 32 — Requisiti per la pensione di riversibilità
Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dall'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975".
Testo vigente dal 5 giugno 1975
