Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 21 — Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilit

Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 19 della presente legge il coniuge:

  • 1)quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;4
  • 2)quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.5 Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio. Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonche' per il vedovo quando venga meno lo stato di invalidita'.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza del 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n.31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma,n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto)".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza del 24 marzo-2 aprile 1999, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 7/4/1999, n.14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto)".

Testo vigente dal 8 aprile 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 110/1999

    Ha colpito questo articolo
    2 aprile 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), il quale preclude la concessione della pensione di riversibilità in favore del coniuge allorquando il matrimonio, contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni, sia durato meno di due anni. Infatti, premesso che la norma denunciata, dettata per il regime previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, <<è di contenuto sostanzialmente analogo a diverse altre, già colpite da precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale>>, in quanto <<incidevano indirettamente sulla libertà matrimoniale, cui si collegano valori di rilevanza costituzionale>>; la predetta norma crea, analogamente a quelle già espunte dal sistema, una irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente validi, sulla base di elementi estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale - quali l'età avanzata del contraente e la durata del matrimonio - e comporta così <<una sorta di efficacia limitata>> dello stesso, non potendosi ricollegare ad esso i normali diritti di natura previdenziale. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 1/1992, 450/1991, 189/1991, 123/1990, 587/1988.

    Art. 21 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art21 · fonte su Normattiva