In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilita', viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti. L'INPS da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

19

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno".

Testo vigente dal 28 dicembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16006/2025

    15 giugno 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 126 <!-- pag. 127 --> 1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.

    Art. 19 · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 10 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1992

    Illegittimità dichiarata
    9 marzo 1992

    Ai fini dell'attribuzione del trattamento assistenziale agli invalidi assoluti ultrasessantacinquenni non è irrilevante il tempo in cui l'invalidità si è prodotta, poiché è diversa la condizione di chi si trova ad essere sprovvisto di reddito a causa di invalidità pregressa ai sessantacinque anni - preclusiva quindi dell'attività di lavoro e della possibilità di assicurarsi la garanzia previdenziale - rispetto a chi ha subito un simile impedimento solo successivamente a tale età. Non risulta quindi lesiva del principio di eguaglianza - pur non escludendosi al riguardo un intervento del legislatore - la disomogeneità sussistente nell'ambito di detta categoria di invalidi, derivante dalla diversità dei limiti e delle condizioni reddituali stabiliti per la pensione di inabilità e la pensione sociale diretta, riconosciute, rispettivamente, a seconda che l'invalidità sussista prima o venga riconosciuta dopo il compimento dei sessantacinque anni, nonché, in particolare, dalla previsione, solo per la pensione sociale diretta, del cumulo con il reddito del coniuge, nella determinazione del tetto massimo compatibile con il trattamento assistenziale stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; degli artt. 14 septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980 n. 33 - 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost.). - S. nn. 278/1984, 769/1988, 286/1990, 75/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art19 · fonte su Normattiva