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L'indennita' di espropriazione viene determinata ai sensi dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:

  • a)terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;
  • b)terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.

Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;156~art3 · fonte del testo