Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'indennita' di espropriazione viene determinata ai sensi dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:
- a)terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;
- b)terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.
Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
