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[1]Il patrocinio negli uffici di conciliazione dei Comuni, che siano sede di pretura, puo' essere esercitato soltanto da coloro che sono ammessi a patrocinare innanzi alle preture.
[2]Salvo il disposto del primo capoverso del precedente articolo, le persone, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, possono chiedere l'abilitazione, giusta le norme dell'art. 7 della stessa legge, unicamente agli effetti del patrocinio innanzi agli uffici di conciliazione, che non siano sede di pretura.
Testo in vigore dal 6 luglio 1928 al 16 dicembre 2010
