Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1928 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il patrocinio negli uffici di conciliazione dei Comuni, che siano sede di pretura, puo' essere esercitato soltanto da coloro che sono ammessi a patrocinare innanzi alle preture.

[2]Salvo il disposto del primo capoverso del precedente articolo, le persone, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, possono chiedere l'abilitazione, giusta le norme dell'art. 7 della stessa legge, unicamente agli effetti del patrocinio innanzi agli uffici di conciliazione, che non siano sede di pretura.

Testo in vigore dal 6 luglio 1928 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-28;1415~art2 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari