Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nelle controversie prevedute nel primo, nel terzo e nel quarto comma dell'art. 79 del Codice di procedura civile, il valore della causa si determina moltiplicando per trecento il tributo diretto verso lo Stato e in quelle prevedute nel secondo comma del detto articolo moltiplicando per centocinquanta lo stesso tributo. Quelle prevedute nell'ultimo comma dello stesso articolo e nell'art. 81 sono di competenza del tribunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art2 · fonte del testo
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