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[1]Coloro, che alla entrata in vigore della presente legge siano abilitati al patrocinio innanzi alle preture e si trovino iscritti nel relativo albo, possono continuare il patrocinio medesimo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 2 Data a San Rossore, addi' 28 giugno 1928 - Anno VI
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Rocco.
[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1987, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture)".
Testo in vigore dal 4 giugno 1987 al 16 dicembre 2010
