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[1]A decorrere dal 1° luglio 1934, il numero complessivo dei consiglieri di Corte di appello o parificati risultante dalle attuali piante organiche e' aumentato di Due consiglieri di appello o magistrati di grado parificato possono essere destinati, con decreti Reali, ad esercitare le funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9, secondo comma, della legge 17 aprile 1930, n. 421.

[2]Dalla data suddetta il numero dei magistrati di grado 5°, addetti al Ministero di grazia e giustizia, previsto dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, numero 1281, e' diminuito di 16, continuando a rimanere al Ministero in soprannumero i magistrati che risultino in eccedenza per effetto di tale diminuzione.

[3]Tuttavia le vacanze che si verifichino tra i magistrati del grado 5° addetti al Ministero saranno fino al 30 giugno 1937 coperte in ragione di due terzi e per l'altro terzo destinate alla eliminazione della eccedenza, e dal 1° luglio 1937 in poi destinate esclusivamente alla eliminazione della eccedenza.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 22 agosto 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;890~art1 · fonte del testo