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[1]A decorrere dal 1° luglio 1934, il numero complessivo dei consiglieri di Corte di appello o parificati risultante dalle attuali piante organiche e' aumentato di Due consiglieri di appello o magistrati di grado parificato possono essere destinati, con decreti Reali, ad esercitare le funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9, secondo comma, della legge 17 aprile 1930, n. 421.
[2]Dalla data suddetta il numero dei magistrati di grado 5°, addetti al Ministero di grazia e giustizia, previsto dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, numero 1281, e' diminuito di 16, continuando a rimanere al Ministero in soprannumero i magistrati che risultino in eccedenza per effetto di tale diminuzione.
[3]((Le vacanze che si verificheranno tra i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia, entro il triennio 1° luglio 1937-30 giugno 1940, saranno coperte in ragione di un terzo e per gli altri due terzi destinate alla eliminazione della eccedenza, e dal 1° luglio 1940 in poi destinate esclusivamente alla eliminazione della eccedenza)).
Testo in vigore dal 22 agosto 1937 al 16 dicembre 2009
