Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1990 al 17 aprile 1997. Leggi il testo vigente →
La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1 gennaio 1984, puo' essere effettuata, se piu' favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1 gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio. Il vincolo dell'anzianita' di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. ((3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene se piu' favorevole e se idonei, a partire dal 1 gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni)) Ferma restando l'anzianita' richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianita' di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialita', purche' non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi b), d) ed e) dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianita', a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado. ((5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954 n. 113)) La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"; per i colonnelli "a disposizione" dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574. ((8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dell'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6)) Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianita' di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtu' del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della presente legge. (( A tutti gli ufficiali e' data la facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianita', di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e' riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1› gennaio 1985. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Areonautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1› gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1› gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e' portato fino ad un massimo di 25 unita' annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianita' da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni dalla data del 1› gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianita' di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: "a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
- b)per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano in lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di completamento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo". 9-sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi di legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come gia' attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, gia' trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979 n. 52)) Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio. Le norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1 gennaio 1985.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 17 aprile 1997
