1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia. 2. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 21, 22 e 41 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art42 · fonte su Normattiva