1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia. 2. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 21, 22 e 41 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
