1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane. 2. Ciascuno Stato membro puo', per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
