1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione. 2. Nel caso in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati da imprese autorizzate ad effettuare negli Stati membri trasporti commerciali con voli regolari o con voli non regolari.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art45 · fonte su Normattiva