1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in un regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR (convenzione TIR) o in quello del Manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno), a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all'esterno della Comunita'. 2. Nel traffico sul Reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunita'. 3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano vincolate ad uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano accompagnate, oltre che dal documento relativo al regime utilizzato, da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci. Su tale documento di transito comunitario interno dovranno essere indicati il regime e il relativo documento.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art7 · fonte su Normattiva