Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Art. 3 — Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

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Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'articolo 1 curano in particolare.

  • a)la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
  • b)la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche' delle zone umide;
  • c)la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
  • d)la disciplina delle attivita' estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
  • e)la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
  • f)il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
  • g)la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dell'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
  • h)il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
  • i)la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonche' la polizia delle acque;
  • l)lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonche' della gestione degli impianti;
  • m)la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
  • n)la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
  • o)la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicita' e di efficienza delle prestazioni;
  • p)il riordino del vincolo idrogeologico;
  • q)l'attivita' di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneita' di:
  • a)condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
  • b)modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 29 aprile 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 85/1990

    Parametro
    26 febbraio 1990

    L'art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1989, non lede in alcun modo l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alla provincia (di Bolzano) ricorrenti ne' comporta alcuna violazione dei principi costituzionali in ordine alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, giacché esso si limita ad una mera previsione di programmi e di piani, finalizzati all'obiettivo della difesa del suolo e dei beni umani e naturali connessi, senza toccare minimamente il problema della ripartizione delle relative competenze fra i vari soggetti pubblici comunque competenti e senza porre norme particolari nello svolgimento della funzione governativa di indirizzo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 4 diritto)

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 125 cost. · Art. 4 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art3 · fonte su Normattiva