Art. 32 — Competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1989 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. Per quanto attiene all'Autorita' del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.
Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 29 aprile 2006
