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I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonche' nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza del 23 - 24 aprile 1986 n. 113 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari".

Testo in vigore dal 1 maggio 1986 al 30 luglio 1998

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/1986

    Ha colpito questo articolo
    24 aprile 1986

    Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, disciplinante la materia dell'obiezione di coscienza (ed in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, 3, terzo comma, 5, 6 e 9), l'accogliemento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, comporta per l'obiettore la perdita dello status militare - acquisito al momento dell'arruolamento - con conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi, della assoggettabilità alla giurisdizione militare. Per le stesse ragioni, il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile deve ricondursi, più che all'ottica dei modi di esplicazione, all'ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, Cost.. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono assorbiti gli altri motivi di illegittimità, prospettati in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma, Cost.. - S. nn. 112/1986, 164/1985, 81/1980, 48/1959 e 29/1958.

    Art. 37 c.p. · Art. 263 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 112/1987

    Questione infondata
    7 aprile 1987

    È manifestamente infondata, in quanto la norma denunciata, in parte qua, e` gia` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di legittimita` - per asserito contrasto con gli artt. 25 e 103 Cost. - dell'art. 11 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari". - S.n. 113/1986.

    Art. 25 cost. · Art. 103 cost. · Art. 11 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art11 · fonte su Normattiva