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I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonche' nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale con sentenza del 23 - 24 aprile 1986 n. 113 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari".
Testo in vigore dal 1 maggio 1986 al 30 luglio 1998
