Art. 11 — Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Il giudizio di idoneita' per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato e' rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' espresso dal relativo Consiglio di amministrazione. La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati al l'impiego di cui al precedente articolo e' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio. Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87
2- Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301". - Il regolamento di cui all'art. 23-bis, comma 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, e' stato emanato con Decreto 7 ottobre 2005, n. 228, pubblicato in G.U. 04/11/2005, n. 257.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
