Art. 10 — Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata
I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Testo vigente dal 18 maggio 1999
