Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, ((aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.))

Testo vigente dal 13 luglio 2011

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 189/2026

    3 gennaio 2026
    • CONTRATTI BANCARI
    • OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

    La verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta ex l. n. 108 del 1996 - con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) dell'art. 2-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - va effettuata con la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" (ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996) e con la "CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media registrata in detti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

    Art. 2

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31422/2025

    2 dicembre 2025
    • CONTRATTI BANCARI
    • OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

    In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

    Art. 2 · Art. 644 c.p. · Art. 113 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25305/2025

    16 settembre 2025
    • CONTRATTI IN GENERE
    • INVALIDITÀ

    Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).

    Art. 2 · Art. 1418 c.c. · Art. 1421 c.c. · Art. 1815 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21831/2025

    29 luglio 2025
    • MUTUO
    • MUTUATARIO

    In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

    Art. 2 · Art. 644 c.p. · Art. 1224 c.c. · Art. 1282 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108~art2 · fonte su Normattiva