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Per le imprese di cui all'articolo precedente per le quali siano state gia' corrisposte delle semestralita' a norma del terzo comma dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo viene corrisposto applicando le norme di cui all'articolo precedente in relazione all'importo ancora dovuto.

Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-01;509~art2 · fonte del testo