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Per le imprese di cui all'articolo precedente per le quali siano state gia' corrisposte delle semestralita' a norma del terzo comma dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo viene corrisposto applicando le norme di cui all'articolo precedente in relazione all'importo ancora dovuto.
Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 16 dicembre 2010
