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La stima prevista per la determinazione dell'indennizzo per le imprese di cui al n. 4 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, puo' essere effettuata fra l'E.N.E.L. ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su un indennizzo non superiore a lire 50.000.000. La stima effettuata d'accordo tra le parti non diventa esecutiva se non e' dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'E.N.E.L. e i titolari delle imprese trasferite non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, articolo 3.
Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 16 dicembre 2010
