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Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi da conferirsi con le norme di cui all'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 10 marzo 1958 al 1 settembre 1962
