Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita e' condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilita' dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso. Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonche' le opere di miglioramento fondiario. Le macchine agricole per il cui acquisto puo' essere concesso il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilita' in relazione alla entita' ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art1 · fonte del testo