Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. 158 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: A garanzia della utilizzazione del capitale riscattato per i fini stabiliti dalla legge l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato:
tolto: a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovra' essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati, sotto pena di nullita', prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e consequenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;
tolto: b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;
tolto: c) a corrispondere direttamente al venditore nello acquisto delle macchine agricole il relativo prezzo;
tolto: d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art8 · fonte del testo