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Nei casi previsti dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita e' condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilita' dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso. Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonche' le opere di miglioramento fondiario. Le macchine agricole per il cui acquisto puo' essere concesso il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilita' in relazione alla entita' ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art1 · fonte del testo