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L'infortunato anche dopo il conseguimento del riscatto, sia totale che parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protesiche, - ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino ed eventualmente il diritto della revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
