Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La domanda per ottenere il riscatto deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovra' essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e dalla presente legge. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha facolta' di richiedere, inoltre, tutti quegli altri elementi e documenti che ritenga necessario, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorita' competenti.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
